È arrivata oggi l’ennesima bocciatura alla politica urbanistica della Giunta Solinas da parte della Corte Costituzionale.
Come da previsione, con la sentenza n. 24/2022 la Consulta ha ribadito ancora una volta la prevalenza del Piano Paesaggistico Regionale, unico strumento valido di protezione del paesaggio, rispetto alle leggi regionali in quanto approvato in ottemperanza al Codice del Paesaggio e il cui livello di tutela non può in alcun modo essere ridotto unilateralmente.
La stessa Corte ha ricordato con la propria sentenza n. 251 del 2021 che la prevalenza della pianificazione paesaggistica «integra una regola di tutela primaria del paesaggio in nessun modo derogabile ad opera della legislazione regionale che, nella cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, deve rispettare gli standard minimi uniformi di tutela previsti dalla normativa statale, potendo al limite introdurre un surplus di tutela e non un regime peggiorativo»
È quanto Italia Nostra e le altre Associazioni Ambientaliste sostengono da anni, e probabilmente ne era consapevole anche la Giunta Regionale. È trascorso comunque un anno dall’emanazione della legge fino all’odierna sentenza, un lasso di tempo sufficiente per allentare i vincoli normativi, aprire brecce nel PPR e consentire ai piu` furbi e attenti di realizzare opere prima del ripristino della legalità.
Per fortuna la sentenza ha cassato moltissimi articoli della legge regionale n. 1/2021, in particolare quelli più impresentabili sotto il profilo della decenza, quale ad esempio l’art. 11 che consentiva di computare le premialità volumetriche anche sugli abusi edilizi.
L’art. 17 che perpetuava una disciplina urbanistica derogatoria all’infinito riproponendo per l’ennesima volta una proroga a una normativa creata eccezionalmente e per un breve arco di tempo.
Il pronunciamento della Consulta è ancora più rilevante sotto l’aspetto paesaggistico-ambientale nel dichiarare l’illegittimità` costituzionale di una parte dell’art. 5, della legge reg. n. 1 del 2021, che consentiva nella fascia costiera di realizzare gli incrementi volumetrici alle strutture ricettive anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati.
L’auspicio è che questa sentenza possa servire da monito al legislatore regionale affinché le prossime norme siano rispettose del diritto e delle competenze che appartengono ai diversi organi dello stato.