La Corte costituzionale, infatti, con la
sentenza n. 257, depositata il 23 dicembre 2021, ha dichiarato illegittimo l’art. 1 della
legge regionale 13 luglio 2020, n. 21, che avrebbe consentito, attraverso un’assurda interpretazione autentica fatta dall’attuale Giunta regionale, la riscrittura del
piano paesaggistico regionale (P.P.R.) approvato nel 2006 (cioè 15 anni fa) nelle sue parti fondamentali (fascia costiera, zone agricole, beni identitari).
Il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) aveva sollecitato l’impugnazione governativa con una specifica istanza (
11 luglio 2020) che ha contribuito al successivo
ricorso da parte del Governo Draghi. Ha, inoltre, promosso la
petizione per la salvaguardia delle coste sarde finalizzata al mantenimento dei vincoli di inedificabilità costieri nella fascia dei 300 metri dalla battigia marina, stabiliti dalle normative vigenti e dalla disciplina del piano paesaggistico regionale (P.P.R.), sottoscritta da più di
39 mila cittadini.
La Giunta Solinas ha finora offerto solo pessimi esempi di politica ambientale, norme illegittime adottate per favorire interessi particolari, finite tutte davanti alla Corte costituzionale come avvenuto per le leggi regionali sarde scempia-coste concernenti gli incrementi volumetrici nelle zone costiere e in quelle agricole (
legge regionale n. 1/2021), la privatizzazione strisciante delle spiagge mediante permanenza di chioschi e altre strutture balneari (la
legge regionale 21 febbraio 2020, n. 3), l’ennesima illegittima proroga del c.d. piano casa (la
legge regionale 24 giugno 2020, n. 17) e riguardo l’interpretazione autentica (
legge regionale 13 luglio 2020, n. 21) che consentirebbe la riscrittura del piano paesaggistico regionale (P.P.R.) nelle sue parti fondamentali (fascia costiera, zone agricole, beni identitari).
Inoltre, Lo scorso 21 giugno 2021 la Giunta Solinas ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni avverso lo Stato, contestando l’applicazione delle competenze statali in materia di tutela del paesaggio.
In proposito, il GrIG ha inoltrato (26 luglio 2021) alla Corte costituzionale una specifica memoria, liberamente valutabile, come la recente normativa sui giudizi davanti alla Corte costituzionale consente, a sostegno della legittimità dell’esercizio delle competenze statali in materia di tutela del paesaggio e di pianificazione territoriale paesistica. Con decreto presidenziale del 9 settembre 2021, l’opinione scritta è stata ammessa in giudizio.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 101 del 20 maggio 2021, aveva già dichiarato illegittima la norma regionale (art. 2, comma 1°, lettera a, della legge regionale Sardegna n. 3 del 21 febbraio 2020) che, a semplice domanda del concessionario, consentiva la permanenza di chioschi e stabilimenti sulle spiagge della Sardegna, una vera e propria privatizzazione strisciante dei litorali. Ora la sentenza n. 257 del 23 dicembre 2021 ha dichiarato illegittima anche la folle interpretazione autentica del P.P.R.